Il decreto collega involucro, impianti e documentazione in un unico controllo energetico
- Ambito Il decreto riguarda edifici nuovi, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti e interventi sull’esistente.
- Classificazione La percentuale di involucro interessata distingue ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.
- Metodo I consumi vengono confrontati con un edificio di riferimento con caratteristiche standard.
- Obblighi Sono coinvolti isolamento, schermature solari, impianti, regolazione, contabilizzazione e fonti rinnovabili.
- Attenzione al 2026 Dal 3 giugno 2026 gli Allegati 1 e 2 sono stati sostituiti dal DM 28 ottobre 2025.

Che cosa disciplina il DM 26 giugno 2015
Con questa data si identificano spesso tre decreti pubblicati nello stesso Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale. Quello più importante per l’energia degli edifici è il decreto sui requisiti minimi di prestazione energetica, che stabilisce come calcolare il fabbisogno e quali prestazioni devono rispettare involucro e impianti.
| Decreto | Funzione principale |
|---|---|
| Requisiti minimi | Definisce metodi di calcolo, requisiti energetici, verifiche sull’involucro, impianti e fonti rinnovabili. |
| Relazione tecnica | Indica gli schemi da usare per la relazione prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005, spesso chiamata relazione ex Legge 10. |
| Linee guida APE | Regola la redazione dell’Attestato di prestazione energetica e la classificazione dell’immobile. |
Il primo decreto si applicava a edifici pubblici e privati, sia di nuova costruzione sia esistenti e sottoposti a ristrutturazione. La sua entrata in vigore era fissata al 1° ottobre 2015. Non era quindi una norma riservata alle case nuove: poteva incidere anche sulla sostituzione di una caldaia, sull’isolamento della copertura o sul recupero di un sottotetto.
Il decreto collegava il calcolo a norme tecniche UNI e CTI, tra cui la serie UNI/TS 11300. In termini pratici, non si guardava soltanto alla quantità di gas o di elettricità consumata, ma all’energia primaria necessaria per riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione, con ulteriori servizi previsti per il non residenziale.
A quali lavori si applicavano i requisiti energetici
Il livello dell’obbligo dipendeva dall’ampiezza e dalla natura dell’intervento. La superficie da considerare era quella dell’involucro disperdente, cioè l’insieme di pareti, coperture, pavimenti e serramenti che separano il volume climatizzato dall’esterno o da ambienti non climatizzati.
| Tipo di intervento | Quando ricorre | Effetto pratico |
|---|---|---|
| Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione | Edificio realizzato ex novo o ricostruito dopo demolizione | Si applicano le verifiche più complete previste per il nuovo edificio. |
| Ristrutturazione importante di primo livello | Interessa oltre il 50% della superficie disperdente e comporta il rifacimento dell’impianto termico dell’intero edificio | Richiede il rispetto dei requisiti principali su involucro e impianti coinvolti. |
| Ristrutturazione importante di secondo livello | Interessa oltre il 25% della superficie disperdente, con possibile intervento sull’impianto | Si verificano trasmittanze, scambio termico globale e requisiti degli impianti interessati. |
| Riqualificazione energetica | Intervento più limitato, come isolamento di una parete, sostituzione di serramenti o rinnovo di un impianto | Si applicano i requisiti alle parti e agli impianti effettivamente coinvolti. |
Questa distinzione evita un errore frequente. Cambiare tutti i serramenti non equivale automaticamente a ristrutturare l’intero edificio, ma non significa neppure che l’intervento sia libero da verifiche. In quel caso si controllano almeno trasmittanza termica, ponti termici e prestazioni della parte di involucro interessata.
Lo stesso ragionamento vale per il recupero di un sottotetto o di un deposito non climatizzato. Se il volume recuperato viene collegato a un impianto tecnico, può dover rispettare requisiti simili a quelli di un nuovo spazio climatizzato. Per questo la classificazione va fatta prima del progetto esecutivo, non a lavori già iniziati.
Che cosa veniva verificato in una casa
Involucro e comfort estivo
Il decreto imponeva di controllare la trasmittanza U, cioè la quantità di calore che attraversa un elemento costruttivo. Più il valore è basso, migliore è la capacità di parete, tetto, pavimento o serramento di limitare le dispersioni.
Non bastava però aumentare lo spessore dell’isolante. Il progetto doveva considerare anche il coefficiente globale di scambio termico H’T, i ponti termici e il comportamento estivo dell’edificio. Per le superfici vetrate diventavano importanti schermature, orientamento e controllo degli apporti solari.
In alcune condizioni estive il decreto richiedeva, per le pareti opache, una massa superficiale superiore a 230 kg/m² oppure una trasmittanza termica periodica inferiore a 0,10 W/m²K. Per coperture e strutture inclinate il limite indicato era più severo, pari a 0,18 W/m²K. Sono numeri tecnici, ma il loro effetto è concreto: una casa ben isolata d’inverno può surriscaldarsi d’estate se mancano inerzia e schermature.
Impianti e regolazione
Le verifiche riguardavano il rendimento stagionale degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Venivano inoltre richiesti sistemi di regolazione automatica della temperatura, contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati e misurazione dei consumi nei casi previsti.
Per una pompa di calore, ad esempio, non è sufficiente indicare la potenza nominale. Il progettista deve valutare il funzionamento nell’edificio reale, la temperatura di mandata, il sistema di emissione e il fabbisogno stagionale. Una macchina efficiente collegata a radiatori sottodimensionati o gestita male può offrire risultati molto inferiori alle aspettative.
Leggi anche: Schema dell’impianto fotovoltaico, come leggerlo senza errori
Fonti rinnovabili ed edificio di riferimento
Per nuovi edifici e interventi importanti il progetto doveva verificare anche gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs. 28/2011. Il decreto non trasformava automaticamente ogni abitazione in una casa a bolletta zero: richiedeva invece il rispetto di prestazioni calcolate e obblighi tecnici specifici.
Il confronto avveniva con un edificio di riferimento. Si tratta di un edificio virtuale con la stessa geometria, posizione, orientamento e destinazione d’uso di quello reale, ma con caratteristiche energetiche standard. Se il progetto reale ottiene prestazioni migliori o uguali ai limiti del riferimento, la verifica può essere superata.
Un edificio a energia quasi zero, spesso indicato come nZEB, deve rispettare contemporaneamente i requisiti energetici più avanzati e gli obblighi sulle rinnovabili. La definizione non significa consumo nullo, ma fabbisogno molto basso coperto in misura significativa da fonti rinnovabili.
Come applicare correttamente la norma a un progetto
Io seguo una sequenza precisa, perché molti errori nascono dal partire dalla scelta del prodotto invece che dalla classificazione dell’intervento.
- Definire il perimetro dei lavori. Si stabilisce quali superfici dell’involucro e quali impianti saranno coinvolti.
- Classificare l’intervento. Si verifica se si tratta di nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo o secondo livello, oppure riqualificazione.
- Raccogliere i dati reali. Servono stratigrafie, superfici, orientamento, zona climatica, ponti termici, serramenti e caratteristiche degli impianti.
- Calcolare il fabbisogno. Si applicano le norme tecniche richieste e si confronta il risultato con l’edificio di riferimento.
- Verificare impianti e rinnovabili. Si controllano rendimenti, regolazione, contabilizzazione, schermature e integrazione delle fonti rinnovabili.
- Preparare la documentazione. La relazione tecnica deve spiegare verifiche, valori limite, soluzioni adottate e motivare eventuali impedimenti tecnici.
La relazione ex Legge 10 non dovrebbe essere trattata come un semplice allegato burocratico. È il documento che rende leggibile il progetto energetico e consente al Comune di verificare la conformità delle scelte. Se un requisito non è tecnicamente realizzabile, l’eccezione deve essere motivata e documentata, non scritta in modo generico.
APE e relazione tecnica hanno funzioni diverse. L’APE descrive la prestazione energetica dell’edificio, mentre la relazione accompagna il progetto e dimostra il rispetto dei requisiti. Confonderli può creare problemi sia durante i lavori sia nella successiva vendita o locazione.
Che cosa cambia per chi progetta nel 2026
Nel 2026 il testo del 2015 non può essere consultato senza verificare gli aggiornamenti intervenuti. Il DM 28 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, è entrato in vigore il 3 giugno 2026, dopo 180 giorni dalla pubblicazione.
L’aggiornamento ha sostituito integralmente gli Allegati 1 e 2 del decreto precedente. Sono quindi cambiate le regole tecniche su requisiti dell’involucro, metodologie di calcolo, impianti e alcune verifiche progettuali. Il vecchio decreto resta il riferimento storico e continua a essere richiamato in moltissimi documenti, ma non è prudente usare le sue tabelle come se fossero ancora automaticamente attuali.
Per i titoli abilitativi richiesti prima del 3 giugno 2026 trovano applicazione le regole precedenti secondo le disposizioni transitorie e le indicazioni applicative disponibili. Per i nuovi progetti, invece, il tecnico deve verificare il quadro aggiornato e utilizzare software, norme tecniche e modelli di relazione coerenti con il nuovo regime. Anche ANIT ha evidenziato la necessità di distinguere chiaramente i due riferimenti.
Per il proprietario di una casa questo non significa dover adeguare automaticamente tutto l’immobile. Gli obblighi dipendono dalla data e dal tipo di intervento, dall’estensione dei lavori e dalla normativa regionale applicabile. La verifica più utile resta quella iniziale, fatta prima di scegliere materiali, generatore o impianto fotovoltaico.
Il controllo che evita gli errori più costosi
Prima di approvare un capitolato conviene chiedere al progettista tre informazioni precise: quale categoria di intervento è stata assegnata, quali verifiche risultano obbligatorie e quale testo normativo è stato usato per i calcoli.
Se il progetto riguarda una pratica del 2026, controllerei anche la data di presentazione del titolo abilitativo, la versione del software energetico e la coerenza tra relazione tecnica, progetto degli impianti e computo dei materiali. Un buon isolamento non può compensare un impianto mal dimensionato, così come un impianto efficiente non risolve da solo ponti termici e serramenti inadeguati.
La lezione più utile del decreto è questa: l’energia della casa va progettata come un sistema unico. Involucro, impianti, rinnovabili e documentazione devono sostenersi a vicenda, con la norma corretta per la data del progetto e per il livello effettivo dei lavori.