Chi deve firmare la nomina dell’RSPP e quali responsabilità restano in capo all’azienda? La risposta riguarda ogni impresa che organizza attività con lavoratori, dagli uffici ai cantieri edili, e richiede di distinguere bene tra consulenza tecnica, obblighi del datore di lavoro e formazione necessaria.
La regola da ricordare prima di formalizzare l’incarico
- Nomina: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene nominato dal datore di lavoro.
- Obbligo non delegabile: il datore di lavoro non può trasferire ad altri la scelta dell’RSPP.
- Requisiti: l’incaricato deve possedere capacità professionali, formazione e aggiornamento previsti dall’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008.
- Responsabilità: l’RSPP supporta e consiglia, ma il datore di lavoro conserva gli obblighi decisionali e di spesa.
- Scelta: il servizio può essere interno, esterno o, nei casi consentiti, svolto direttamente dal datore di lavoro.

La nomina spetta al datore di lavoro ed è un obbligo non delegabile
La risposta breve è sì: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene nominato dal datore di lavoro. L’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 considera questa scelta un obbligo non delegabile, al pari della valutazione dei rischi.
Non lo nominano i lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o il medico competente. Il datore di lavoro individua la persona, verifica che abbia i requisiti richiesti e le affida il coordinamento del Servizio di prevenzione e protezione, cioè la struttura che supporta l’azienda nella gestione dei rischi professionali.
Per datore di lavoro non si intende necessariamente il proprietario o l’amministratore indicato nell’organigramma. È il soggetto che possiede poteri decisionali e disponibilità economica per organizzare l’attività e adottare le misure di sicurezza. Questo passaggio è particolarmente importante nelle società, nei gruppi industriali e negli enti pubblici, dove i ruoli devono essere individuati con precisione.
Che cosa fa davvero l’RSPP
L’RSPP non è il “responsabile unico” di ogni problema di sicurezza e non sostituisce il datore di lavoro. Il suo compito è fornire competenze tecniche, organizzare il servizio e collaborare all’individuazione dei pericoli e delle misure preventive.
Tra le attività principali rientrano:
- individuare i fattori di rischio presenti negli ambienti e nelle lavorazioni;
- collaborare alla valutazione dei rischi e all’elaborazione del DVR;
- proporre misure di prevenzione e protezione;
- definire procedure di sicurezza per le diverse mansioni;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alla riunione periodica e al confronto con medico competente e RLS, quando previsto.
Il DVR resta sotto la responsabilità del datore di lavoro. L’RSPP può contribuire alla sua redazione e suggerire interventi tecnici, ma non può decidere autonomamente quanto spendere, quali macchinari acquistare o quali lavori sospendere. Nella pratica, è proprio questa distinzione a evitare molti equivoci.
Se l’RSPP individua un rischio grave e propone una misura correttiva, spetta alla direzione renderla effettiva, assegnare le risorse e controllare che venga applicata. La nomina, da sola, non trasferisce la posizione di garanzia del datore di lavoro.
Requisiti e formazione da controllare prima della scelta
La persona incaricata deve avere le capacità e i requisiti professionali previsti dall’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008. Non basta quindi un’esperienza generica in azienda o un attestato relativo alla sicurezza dei lavoratori.
Per un RSPP professionale il percorso ordinario comprende il Modulo A da 28 ore, il Modulo B comune da 48 ore e il Modulo C da 24 ore, oltre agli eventuali moduli di specializzazione legati al settore. Per esempio, chi opera in un’impresa edile deve verificare anche la formazione specifica per i rischi delle costruzioni.
L’aggiornamento dell’RSPP è generalmente pari a 40 ore ogni cinque anni. Per un ASPP, cioè un addetto del servizio, il riferimento ordinario è invece di 20 ore nel quinquennio. Nel 2026 la verifica deve tenere conto del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha riordinato durate, modalità e riconoscimento dei crediti formativi.
Prima di firmare l’incarico controllo sempre quattro elementi:
- titolo di studio e possibili esoneri;
- moduli formativi coerenti con il settore;
- aggiornamento ancora valido;
- esperienza concreta rispetto ai rischi dell’azienda.
Quest’ultimo punto conta molto. Un RSPP qualificato per un’attività amministrativa potrebbe non essere la scelta più efficace per un’azienda che gestisce lavori in quota, impianti elettrici, scavi, saldatura o subappalti. La competenza deve essere adeguata al rischio reale, non solo alla classificazione formale dell’impresa.
RSPP interno, esterno o datore di lavoro
La legge consente al datore di lavoro di scegliere un RSPP interno all’organizzazione oppure un professionista o servizio esterno. La scelta dipende dalle dimensioni aziendali, dalla complessità dei rischi e dalla presenza di persone con tempo e competenze sufficienti.
| Soluzione | Quando può funzionare | Attenzione a |
|---|---|---|
| RSPP interno | Aziende con personale qualificato e presenza quotidiana nei luoghi di lavoro | Servono autonomia operativa, aggiornamento e tempo effettivo |
| RSPP esterno | Piccole imprese o organizzazioni prive di competenze interne sufficienti | Il professionista deve conoscere davvero impianti, cantieri e procedure aziendali |
| Datore di lavoro RSPP | Solo nei casi e nei settori ammessi dalla normativa | È necessaria la formazione specifica prevista e non sempre è una soluzione adeguata |
In alcune realtà il Servizio di prevenzione e protezione deve essere organizzato internamente. L’articolo 31 richiama, tra gli altri casi, aziende industriali di particolare complessità, attività estrattive, strutture sanitarie con ricovero e imprese con oltre 200 lavoratori. Per queste organizzazioni non basta nominare un consulente esterno e considerare chiuso l’adempimento.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP solo nei casi previsti dall’articolo 34 e dall’Allegato II. Deve frequentare il percorso formativo collegato al livello di rischio e mantenere l’aggiornamento. Personalmente considero questa scelta sensata solo nelle microimprese con rischi ben conosciuti e con una presenza reale del titolare, non quando viene usata per risparmiare sulla prevenzione.
Come formalizzare correttamente la nomina
La normativa non va interpretata come una semplice formalità. La nomina dovrebbe essere predisposta in forma scritta, datata e firmata, con l’indicazione dell’azienda, dell’unità produttiva interessata, del nominativo dell’RSPP e della decorrenza dell’incarico.
Un documento ben costruito dovrebbe precisare anche:
- accettazione dell’incarico da parte del professionista;
- possesso dei requisiti formativi;
- compiti e perimetro operativo;
- modalità di accesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione;
- rapporti con datore di lavoro, RLS, medico competente e preposti;
- durata, eventuale rinnovo e condizioni economiche per gli incarichi esterni.
La nomina deve essere coerente con l’organizzazione effettiva. Se l’impresa ha tre cantieri aperti in regioni diverse, un incarico generico senza sopralluoghi, interlocutori e tempi di intervento difficilmente garantirà un servizio utile. Disponibilità e accesso alle informazioni sono importanti quanto l’attestato.
Dopo la designazione bisogna aggiornare l’organigramma della sicurezza, verificare il DVR e organizzare i contatti con le altre figure della prevenzione. Nei cantieri, inoltre, l’RSPP aziendale non sostituisce il coordinatore per la sicurezza quando la normativa sui cantieri temporanei o mobili impone la nomina del CSP o del CSE.
Gli errori che rendono debole una nomina corretta
Il primo errore è pensare che basti avere un nome su un documento. Un RSPP formalmente nominato ma mai coinvolto nelle modifiche degli impianti, nell’acquisto delle attrezzature o nella gestione degli appalti non può svolgere bene il proprio ruolo.
Un altro problema frequente è confondere l’RSPP con il RLS. Il primo è designato dal datore di lavoro e svolge una funzione tecnica di supporto; il secondo rappresenta i lavoratori e viene eletto o designato secondo le regole applicabili. Sono ruoli diversi e non possono essere sovrapposti per comodità.
Bisogna evitare anche di attribuire all’RSPP poteri che non possiede. Se il contratto gli assegna solo consulenza, non può ordinare autonomamente l’acquisto di dispositivi, assumere personale o modificare le procedure aziendali. Allo stesso tempo, il datore di lavoro non può ignorare le sue segnalazioni e sostenere che la responsabilità sia stata “scaricata” sul consulente.
La soluzione più solida è una collaborazione documentata. Riunioni, sopralluoghi, segnalazioni, priorità e decisioni dovrebbero lasciare una traccia, soprattutto quando riguardano rischi tipici dell’edilizia e degli impianti, come lavori in quota, contatti elettrici, movimentazione dei carichi, rumore, sostanze pericolose e interferenze tra imprese.
La nomina dell’RSPP funziona solo se diventa organizzazione quotidiana
Il datore di lavoro sceglie l’RSPP, ma la sicurezza prende forma soltanto quando quella scelta produce procedure, formazione, controlli e investimenti coerenti. La verifica più utile non è chiedersi se il documento di nomina esiste, ma se il responsabile conosce davvero i luoghi di lavoro e può intervenire prima che un rischio diventi un incidente.
Per un’azienda piccola può bastare un RSPP esterno ben presente e specializzato. Per una realtà articolata servono invece un servizio interno adeguato, addetti di supporto, flussi informativi chiari e un rapporto costante con chi dirige le attività operative.
La regola pratica che seguo è semplice: nomina corretta, requisiti verificati, incarico concreto e decisioni tracciabili. Quando questi quattro elementi sono collegati, l’RSPP non resta una firma su un fascicolo, ma diventa una parte effettiva del sistema di prevenzione aziendale.